IN SINTESI
Il caso del finanziere Antonio Dal Cin
Trasferimento 2012
Amianto segnalato nel 2013
TAR 6607/2020
Un militare già affetto da asbestosi pleurica, un trasferimento d'autorità contestato davanti alla giustizia amministrativa e, successivamente, la scoperta di materiali contenenti amianto nella sede di destinazione. È il cuore della vicenda di Antonio Dal Cin, finanziere in congedo assoluto e successivamente riconosciuto Vittima del Dovere.
Il caso attraversa quasi vent'anni di provvedimenti amministrativi, accertamenti sanitari e contenziosi. Il passaggio centrale resta il trasferimento disposto nel 2012 e confermato, otto anni dopo, dalla sentenza del TAR Lazio n. 6607/2020.
Nel 2006 il trasferimento per tutelare la salute
La vicenda amministrativa parte diversi anni prima del contenzioso. Il 16 maggio 2006 Dal Cin ottiene il trasferimento definitivo dal Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano al III Nucleo Atleti di Sabaudia.
Il provvedimento viene concesso per gravi e straordinarie ragioni di salute. Nella documentazione richiamata dall'interessato, l'Amministrazione riconosceva espressamente che le problematiche sanitarie del militare meritavano la massima considerazione e giustificavano una sistemazione in grado di porlo nelle condizioni migliori rispetto alla situazione rappresentata.
Nel 2012 arriva il trasferimento d'autorità
Il quadro cambia il 3 settembre 2012. Dal Cin viene trasferito d'autorità dal III Nucleo Atleti alla locale articolazione territoriale della Guardia di Finanza di Sabaudia.
Il provvedimento viene disposto per esigenze connesse al personale operativo. Dal Cin contesta però la decisione sostenendo che le proprie condizioni di salute fossero già note all'Amministrazione e incompatibili, secondo la sua ricostruzione, con le motivazioni poste alla base dello spostamento.
Il 24 ottobre 2012 presenta quindi ricorso al TAR Lazio chiedendo l'annullamento del trasferimento. L'istanza cautelare volta a sospenderne immediatamente gli effetti non viene accolta.
2006
Il militare viene assegnato definitivamente a Sabaudia in considerazione delle problematiche sanitarie rappresentate.
2012
Viene disposto il passaggio dal III Nucleo Atleti a un'altra articolazione territoriale della Guardia di Finanza di Sabaudia.
2012
Dal Cin impugna il provvedimento amministrativo chiedendone l'annullamento.
2013
Il militare deposita una relazione interna sulla presenza di materiali contenenti amianto in prossimità degli uffici.
2014
La Commissione Medica Ospedaliera lo giudica permanentemente non idoneo al servizio d'istituto in modo assoluto.
2020
Il ricorso contro il trasferimento viene respinto e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese di giudizio.
La scoperta dell'amianto nella sede
All'inizio del 2013, mentre presta servizio nella struttura di destinazione, Dal Cin individua una tettoia in eternit a pochi metri dagli uffici.
Il 23 gennaio deposita una relazione interna nella quale richiama l'attenzione sulle condizioni del materiale e sui possibili rischi legati alla dispersione di fibre. La questione assume particolare rilievo proprio perché il militare era già affetto da una patologia asbesto-correlata.
L'asbestosi è una malattia polmonare cronica causata dall'inalazione di fibre di amianto. L'Italia ha vietato estrazione, importazione, commercializzazione e produzione dell'amianto con la legge n. 257 del 1992.
La presenza di manufatti contenenti amianto non equivale automaticamente a una situazione di esposizione pericolosa: il rischio dipende anche dallo stato di conservazione, dalla friabilità del materiale e dalla possibilità di dispersione delle fibre.
Nel 2014 il congedo assoluto
L'8 gennaio 2014 la Commissione Medica Ospedaliera competente, dopo gli accertamenti clinici, esprime nei confronti di Dal Cin un giudizio di non idoneità permanente al servizio d'istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto.
Tra le patologie richiamate nella documentazione sanitaria figura l'“asbestosi pleurica con accentuazione diffusa della trama e millimetrici noduli polmonari”.
La sentenza del TAR: trasferimento ritenuto legittimo
Il 16 giugno 2020 il TAR Lazio respinge il ricorso proposto da Dal Cin contro il trasferimento d'autorità e conferma quindi la validità del provvedimento amministrativo.
La decisione dispone inoltre la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, quantificate nella documentazione della vicenda in 2.300 euro, oltre agli accessori previsti.
Per Dal Cin la decisione assume un significato particolarmente doloroso: alla patologia e alla lunga durata del giudizio si aggiunge il costo economico del contenzioso promosso per contestare un trasferimento che riteneva incompatibile con la propria condizione sanitaria.
Cosa è accertato e cosa resta una tesi della difesa
È importante distinguere i due piani. Il fatto che il TAR abbia ritenuto legittimo il trasferimento non costituisce di per sé un accertamento medico sull'assenza o sulla presenza di un aggravamento causato dall'amianto.
Allo stesso modo, il peggioramento sanitario successivamente riscontrato non consente, senza uno specifico accertamento causale, di attribuirlo automaticamente ed esclusivamente alla permanenza nella sede oggetto del ricorso.
Il riconoscimento come Vittima del Dovere
Parallelamente al contenzioso sul trasferimento, la vicenda sanitaria di Dal Cin ha seguito altri percorsi amministrativi e giudiziari.
La dipendenza da causa di servizio delle patologie asbesto-correlate è stata riconosciuta e Dal Cin ha successivamente ottenuto anche lo status di Vittima del Dovere, con l'equiparazione prevista dalla normativa di settore.
Si tratta di procedimenti distinti dal giudizio concluso con la sentenza TAR n. 6607/2020: il riconoscimento della causa di servizio e dello status di Vittima del Dovere non comportava infatti automaticamente l'annullamento del trasferimento contestato.
Negli anni successivi Dal Cin ha continuato altre azioni giudiziarie relative ai benefici e al risarcimento collegati alla propria condizione di Vittima del Dovere.
Nel 2024 una decisione della Corte d'Appello di Roma ha confermato una precedente pronuncia del Tribunale di Latina relativa ai benefici spettanti. Un distinto contenzioso risarcitorio davanti alla giustizia amministrativa è invece arrivato fino al Consiglio di Stato nel marzo 2025.
Il nodo resta la tutela preventiva della salute
Al di là delle diverse decisioni giudiziarie, la vicenda pone una questione più generale: come debba essere valutata la posizione di un lavoratore già affetto da una patologia professionale quando viene disposto un trasferimento verso un ambiente nel quale emergano successivamente possibili fattori di rischio analoghi a quelli già collegati alla malattia.
L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Nel lavoro, questo principio si traduce nell'obbligo di prevenire e ridurre i rischi, valutando con particolare attenzione le condizioni individuali quando esse siano note e documentate.
Nel caso Dal Cin il trasferimento del 2012 è rimasto valido sul piano amministrativo. La storia personale e sanitaria del finanziere, però, continua a rappresentare un caso emblematico del difficile rapporto tra esigenze di servizio, tutela del personale e responsabilità nella gestione dei rischi professionali.
Antonio Dal Cin era già affetto da una grave patologia asbesto-correlata quando venne disposto il trasferimento contestato nel 2012. Il TAR ha successivamente ritenuto legittimo quel provvedimento, mentre il militare ha continuato a sostenere che la permanenza in una sede dove venne segnalata la presenza di amianto abbia rappresentato un'ulteriore esposizione. Una vicenda che, oltre il singolo contenzioso, richiama un principio essenziale: la tutela della salute deve essere parte integrante di ogni decisione organizzativa che riguarda personale già vulnerabile.










