IN SINTESI Cosa cambia per Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico 2027 • +1 mese 2028 • +3 mesi Extra dal 2028 +
Dal 1° gennaio 2027 i requisiti pensionistici legati alla speranza di vita aumentano di un mese.
Per la pensione di anzianità del comparto, nel 2027 il requisito contributivo indipendente dall'età sale a 41 anni e 1 mese.
Dal 2028 l'adeguamento generale raggiunge complessivamente tre mesi rispetto ai requisiti 2025-2026.
Per Forze armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Forze di polizia e Vigili del fuoco è inoltre previsto un incremento aggiuntivo specifico dal 2028.
Un futuro DPCM potrà individuare professionalità per le quali l'incremento aggiuntivo non si applicherà oppure sarà applicato solo parzialmente.
Il quadro delle pensioni per il personale di Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco cambia dal 2027. Non si tratta più di una semplice ipotesi: le nuove regole derivano dalla legge di Bilancio 2026 e l'INPS ha già aggiornato le proprie indicazioni sui requisiti.
Dal 2027 cambiano i requisiti: cosa prevede l'INPS
L'adeguamento dei requisiti pensionistici alla variazione della speranza di vita torna a produrre effetti dal 1° gennaio 2027. La legge di Bilancio 2026 ha però previsto un'applicazione graduale: l'incremento è limitato a un mese nel 2027, mentre dal 2028 l'adeguamento complessivo sale a tre mesi.
La disciplina riguarda anche il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che continua comunque a essere regolato da disposizioni previdenziali specifiche e da limiti di età differenziati in relazione alla qualifica o al grado.
Per il personale del comparto non significa che tutti andranno automaticamente in pensione a un'età identica. Restano infatti determinanti grado, qualifica, limite ordinamentale, anzianità contributiva e modalità di accesso al pensionamento.
Pensione di anzianità: i requisiti dal 2027
Secondo la scheda ufficiale aggiornata dall'INPS, dal 1° gennaio 2027 l'accesso alla pensione di anzianità del personale interessato può avvenire attraverso i requisiti previsti dalla disciplina specifica del comparto.
Restano inoltre applicabili le previste finestre di decorrenza. In particolare, per l'accesso con il requisito contributivo indipendente dall'età continuano ad applicarsi anche le disposizioni relative all'ulteriore posticipo previsto dalla normativa vigente.
Nel 2028 l'adeguamento generale sale a tre mesi
Dal 1° gennaio 2028 l'incremento collegato alla speranza di vita diventa di tre mesi rispetto al quadro precedente. Per la pensione di anzianità, l'INPS indica quindi, tra gli altri, un requisito di 41 anni e 3 mesi di contribuzione indipendentemente dall'età, oppure almeno 35 anni di contributi con un'età di almeno 58 anni e 3 mesi.
Per chi rientra nella particolare disciplina dell'aliquota massima dell'80% maturata entro il 31 dicembre 2011, il requisito anagrafico indicato per il 2028 è invece di 54 anni e 3 mesi.
Per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la legge di Bilancio ha introdotto anche un incremento aggiuntivo specifico, distinto dall'adeguamento generale alla speranza di vita.
L'aumento specifico per militari e Forze di Polizia
La novità più delicata è contenuta nell'articolo 1, comma 180, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025. La norma prevede, per i requisiti pensionistici del comparto inferiori a quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, un ulteriore incremento progressivo.
Si applica l'adeguamento generale di un mese. L'incremento aggiuntivo specifico del comparto non parte ancora.
Oltre all'adeguamento generale, la legge prevede un mese aggiuntivo per il personale interessato.
È previsto un ulteriore mese rispetto al 2028.
La progressione arriva a un ulteriore mese rispetto al 2029, portando a regime l'incremento specifico previsto dalla legge.
Ma non è detto che l'aumento aggiuntivo riguardi tutti
La stessa legge introduce un elemento fondamentale. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti e di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà individuare le specifiche professionalità per le quali, considerando la peculiarità dell'impiego, l'incremento aggiuntivo potrà non trovare applicazione oppure essere applicato soltanto in parte.
Questo significa che bisogna distinguere nettamente tra due elementi: da una parte l'adeguamento generale dei requisiti pensionistici già definito per il 2027 e il 2028; dall'altra l'incremento specifico previsto per il comparto a partire dal 2028, il cui perimetro potrà essere modificato dalle esclusioni o dalle applicazioni parziali stabilite dal DPCM.
Chi prevede di maturare i requisiti tra il 2027 e il 2030 dovrà verificare con particolare attenzione la propria posizione contributiva, il limite ordinamentale collegato al grado o alla qualifica e la data esatta di maturazione del diritto. Pochi mesi possono infatti modificare la prima data utile di uscita dal servizio.
Il 2027 è già definito, sul 2028 resta da seguire il DPCM
Il dato più importante, quindi, è che per il 2027 il quadro non è più una previsione: i nuovi requisiti sono stati recepiti dall'INPS e l'incremento è pari a un mese.
Dal 2028 entrerà invece in una fase più articolata. All'aumento generale legato alla speranza di vita si affianca infatti il meccanismo aggiuntivo previsto specificamente per Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico. Sarà quindi fondamentale verificare l'emanazione del DPCM previsto dalla legge per conoscere quali professionalità potranno essere escluse, totalmente o parzialmente, dall'ulteriore incremento.










