Dal 1° gennaio 2025 il personale delle Forze Armate impegnato in servizi armati e non ha diritto a una nuova indennità notturna.
Il beneficio è previsto per i servizi svolti nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 06:00. Per maturare il compenso, la prestazione deve durare almeno 4 ore, anche non continuative. L’importo fissato è pari a 18 euro lordi. La misura è disciplinata dall’art. 12 del D.P.R. n. 52/2025.
Si tratta di un riconoscimento economico legato all’impiego in orario notturno. L’indennità riguarda sia i servizi armati sia quelli non armati.
Non tutte le ore di presenza concorrono però al calcolo del compenso. Restano infatti escluse le eventuali ore di recupero psicofisico.
La norma chiarisce anche i casi di cumulabilità con altri istituti economici. In particolare, l’indennità può essere compatibile con il compenso forfetario di guardia.
Non è invece cumulabile con il lavoro straordinario che remunera il turno notturno. Restano esclusi anche i casi previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
La misura punta a valorizzare l’impegno del personale militare nei turni più gravosi.
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