IN SINTESICosa ha stabilito il Consiglio di Stato Termine: 6 mesi Sentenza 5770/2026 Pensione distinta +
Una domanda di causa di servizio presentata oltre il termine previsto può avere conseguenze economiche molto pesanti. Con la sentenza n. 5770 del 16 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che, se la tardività viene accertata dall'Amministrazione e quel provvedimento diventa definitivo, vengono meno i benefici economici collegati al riconoscimento, compreso l'aumento stipendiale previsto dall'art. 1801 del Codice dell'ordinamento militare.
La decisione del Consiglio di Stato
La sentenza è stata pronunciata dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato il 16 luglio 2026.
Il principio fissato dai giudici riguarda il termine previsto dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461 del 2001 per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio.
La normativa prevede un termine di decadenza di sei mesi. Se l'Amministrazione accerta che la richiesta è stata presentata oltre quel limite e tale determinazione non viene impugnata, l'accertamento di tardività si consolida.
Cosa succede quando la tardività diventa definitiva
Secondo il Consiglio di Stato, la conseguenza non riguarda soltanto l'equo indennizzo.
La tardività ormai definitiva impedisce infatti la corresponsione di tutti i benefici economici connessi al riconoscimento della causa di servizio.
Tra questi rientra anche l'aumento stipendiale previsto dall'art. 1801 del Codice dell'ordinamento militare.
Se la tardività diventa definitiva, risultano preclusi i benefici economici collegati al riconoscimento della causa di servizio, compreso l'aumento stipendiale ex art. 1801.
Il trattamento pensionistico privilegiato resta distinto e viene espressamente escluso dalla specifica preclusione derivante dalla tardività della domanda.
Il caso esaminato dai giudici
La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato presenta un elemento particolarmente significativo.
L'Amministrazione aveva riconosciuto in autotutela la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, ma aveva contemporaneamente respinto la domanda di equo indennizzo perché presentata tardivamente.
Quel decreto non era stato impugnato dall'interessato ed era quindi diventato definitivo proprio nella parte relativa alla tardività.
Successivamente il militare aveva chiesto il riconoscimento dell'aumento stipendiale previsto dall'art. 1801, sostenendo il proprio diritto al beneficio economico.
Il Consiglio di Stato ha però ritenuto che l'accertamento ormai definitivo della tardività impedisse anche la concessione di tale aumento.
Non basta chiedere il pagamento con un'altra azione
La sentenza chiarisce anche un altro aspetto importante.
Il problema non può essere aggirato instaurando successivamente un giudizio finalizzato semplicemente all'accertamento del credito.
Una volta che il provvedimento amministrativo sulla tardività è diventato definitivo, quella determinazione continua infatti a produrre i propri effetti anche rispetto alle successive richieste economiche.
L'articolo 1801 e l'aumento stipendiale
L'art. 1801 del Codice dell'ordinamento militare disciplina un beneficio economico collegato al riconoscimento di infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio.
Il Consiglio di Stato richiama anche la recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha qualificato lo scatto percentuale previsto dalla norma come un beneficio stipendiale e quindi come un credito di natura lavorativa.
Proprio per questa natura economica, il beneficio rimane subordinato a un riconoscimento della causa di servizio che possa produrre validamente gli effetti previsti dalla legge.
Il ruolo della Corte costituzionale
Nella motivazione il Consiglio di Stato richiama, tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2024.
La Consulta aveva dichiarato illegittimo l'inciso «in costanza di rapporto di impiego» contenuto nell'art. 1801, ampliando la possibilità di accedere al beneficio anche oltre la permanenza formale in servizio nei casi previsti.
Questa apertura, tuttavia, non elimina il problema della tardività della domanda: resta necessario che il riconoscimento della causa di servizio sia stato conseguito nel rispetto del quadro procedurale previsto.
I passaggi da tenere presenti
La domanda è soggetta al termine semestrale previsto dalla normativa.
Il rispetto del termine evita che venga dichiarata la decadenza rispetto ai benefici economici.
Se viene dichiarata la tardività, è essenziale valutarne immediatamente gli effetti.
La mancata impugnazione può rendere definitivo l'accertamento e impedire successive richieste economiche.
L'effetto sui benefici economici non coincide automaticamente con quello relativo alla pensione privilegiata.
La pensione privilegiata resta un capitolo distinto
Uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda proprio il trattamento pensionistico.
Il Consiglio di Stato precisa infatti che la preclusione determinata dalla domanda tardiva riguarda i benefici economici collegati alla causa di servizio, mentre resta escluso, per espressa previsione normativa, il solo trattamento pensionistico di privilegio.
Questo significa che non sarebbe corretto affermare in modo generico che una domanda tardiva «fa perdere la causa di servizio» o «fa perdere automaticamente la pensione privilegiata».
I diversi istituti devono essere analizzati separatamente, in base alla loro disciplina specifica.










