IN SINTESI
Corsi ad alta specializzazione: quando scatta la ferma di cinque anni
5 anni
Ufficiali in servizio permanente
GU 16 settembre 2026
Nuovo aggiornamento per gli obblighi di ferma degli ufficiali delle Forze Armate. Con un decreto del 3 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre, il Ministero della Difesa ha individuato i corsi di particolare livello tecnico-professionale la cui frequenza comporta una ferma di cinque anni.
La misura interessa gli ufficiali in servizio permanente di Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri e trova il proprio fondamento nell'articolo 971 del Codice dell'ordinamento militare.
La ferma di cinque anni era già prevista dal Codice
È importante chiarire che il decreto non introduce per la prima volta la ferma quinquennale. Il principio è già contenuto nell'articolo 971 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il Codice dell'ordinamento militare.
La disposizione stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale siano vincolati a una ferma di cinque anni. Il compito del decreto ministeriale è invece quello di individuare concretamente quali corsi producono questo effetto.
Da quando decorre il vincolo
La ferma decorre dalla data di inizio del corso. Il periodo è aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente già in atto.
La norma contiene però anche una specifica tutela: l'obbligo non opera in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni dallo stesso.
L'ufficiale che viene ammesso a uno dei corsi individuati dalle tabelle deve quindi considerare che la formazione specialistica comporta anche un preciso obbligo di permanenza in servizio, collegato all'investimento formativo sostenuto dall'Amministrazione.
Quattro tabelle per le Forze Armate
Il decreto suddivide i corsi in quattro elenchi distinti: tabella A per l'Esercito Italiano, tabella B per la Marina Militare, tabella C per l'Aeronautica Militare e tabella D per l'Arma dei Carabinieri.
Si tratta prevalentemente di percorsi altamente specialistici, con particolare riferimento a settori nei quali la formazione richiede competenze tecniche avanzate e investimenti significativi.
Tra le tipologie già presenti nella precedente disciplina figurano, ad esempio, percorsi per piloti e tecnici sperimentatori, corsi specialistici aeronautici e percorsi per il conseguimento di qualificazioni e licenze tecniche.
L'aggiornamento riguarda soprattutto la Marina Militare
Nelle premesse del provvedimento il Ministero richiama espressamente l'esigenza di aggiornare la tabella B della Marina Militare.
La Difesa motiva la scelta con la necessità di implementare i corsi di elevato livello tecnico-professionale destinati agli ufficiali della Marina, allo scopo di accrescerne le competenze tecniche e specialistiche in vista dell'impiego in incarichi particolarmente qualificati.
La valutazione tiene conto, secondo il decreto, delle posizioni organiche, dei costi della formazione, degli impegni operativi e delle risorse umane ed economiche disponibili.
Perché la formazione comporta una ferma
La logica della disposizione è collegata all'elevato investimento necessario per formare personale destinato a settori altamente specialistici.
Una volta acquisita una professionalità particolarmente qualificata, l'Amministrazione punta quindi a mantenerla all'interno della Forza Armata per un periodo minimo, evitando che l'investimento formativo venga immediatamente disperso.
Per il personale interessato diventa però fondamentale conoscere preventivamente quali corsi determinano il vincolo e da quale momento questo decorre, soprattutto quando esistono già altri obblighi di ferma.










