Il Ministero della Difesa ha ufficialmente chiarito che il beneficio del computo gratuito degli anni di laurea, previsto dall’art. 32 del DPR 1092/1973, si estende anche ai Sottufficiali reclutati a nomina diretta tramite concorso che richiedeva la laurea come requisito obbligatorio di accesso.
Le due Direzioni Generali competenti del Ministero della Difesa si sono espresse in modo concordante. La Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (prot. n. 0118148 del 24 dicembre 2025) ha stabilito che, laddove la laurea sia prevista come requisito nel bando di concorso, l’estensione del beneficio ai Sottufficiali costituisce diretta applicazione del principio di eguaglianza, richiamando esplicitamente il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato. La stessa Direzione ha avvertito che il mancato accoglimento delle istanze esporrebbe l’Amministrazione al rischio di soccombenza in sede giudiziaria. Sulla stessa linea, la Direzione Generale per il Personale Militare (prot. n. 0599867 del 23 dicembre 2025) ha confermato che appare condivisibile un orientamento interpretativo estensivo che riconosca il computo anche al personale di categoria diversa dagli Ufficiali, quando il requisito della laurea sia espressamente previsto dal bando di concorso. Entrambe le Direzioni hanno auspicato un successivo intervento normativo che consolidi definitivamente tale orientamento nell’ordinamento.
È utile precisare la portata concreta del beneficio. Il computo gratuito ex art. 32 non va confuso con il riscatto della laurea: quest’ultimo è oneroso, pagato dal lavoratore, e incide sull’importo dell’assegno pensionistico. Il computo è invece gratuito e riconosciuto d’ufficio. Nell’attuale sistema contributivo non modifica la misura economica della pensione, ma produce effetti sulla maturazione del diritto, consentendo di anticipare il collocamento in quiescenza.









