Iscriversi a un sito di incontri, da sola, non equivale automaticamente a tradire, ma può bastare a far pesare la separazione in tribunale. La Cassazione ha infatti chiarito che questo comportamento, se dimostra una violazione concreta dell’obbligo di fedeltà, può portare all’addebito della separazione.
Nel caso richiamato dalla giurisprudenza, decisivi sono stati i pagamenti sull’app di incontri, gli sms e altri elementi documentali che hanno convinto i giudici della rottura del vincolo fiduciario. Non serve, quindi, provare un incontro reale: ciò che conta è la condotta complessiva e il suo impatto sulla vita coniugale.
L’addebito non è però automatico. Per essere pronunciato, il giudice deve verificare anche che la crisi matrimoniale non fosse già in corso per altre ragioni, perché solo in quel caso la condotta online può essere considerata la causa della separazione.
Le conseguenze economiche possono essere pesanti: chi subisce l’addebito perde il diritto al mantenimento e, in caso di morte dell’altro coniuge durante la separazione, anche i diritti successori. Per questo i profili sui siti di incontri, oggi, possono avere un peso ben diverso da quello che molti immaginano
Riferimenti:
Cass. civ., ord. n. 3879/2021, richiamata dalla ricostruzione giornalistica
- Art. 548 c.c. sui diritti successori del coniuge separato









