Roma, 09 Ott 2021 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Vittorio Spinelli – Lo ribadisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26912 del 5 Ottobre scorso con la quale ha rigettato il ricorso di un ex dipendente della guardia di finanza. (Segue articolo). – Lo ha ribadito la Corte di Cassazione rigettando il ricorso di un ex dipendente della guardia di finanza a cui era stata riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.
La pensione privilegiata ordinaria è soggetta all’IRPEF. La natura della prestazione, infatti, è indiscutibilmente reddituale e non risarcitoria a differenza delle pensioni di guerra e delle pensione privilegiata tabellare.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26912 del 5 Ottobre scorso con la quale ha rigettato il ricorso di un ex dipendente della guardia di finanza a cui era stata riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Trattamenti Privilegiati e di Guerra. La Cassazione ripercorre i tratti salienti della disciplina fiscale applicabile sulla base di quanto già fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 387 dell’11 luglio 1989. Nello specifico occorre distinguere tra:
a) la pensione di guerra, che presuppone l’invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all’apparato della difesa. Tale prestazione è «commisurata solo all’entità del danno subito» e, quindi, ha carattere squisitamente risarcitorio e non reddituale, con la conseguenza che è esclusa dalla base dei reddito imponibile;
b) la pensione privilegiata ordinaria che «presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato», ed è «commisurata alla base pensionabile, costituita dall’ultimo trattamento economico»…L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/pensioni-la-pensione-privilegiata-ordinaria-e-soggetta-ad-irpef






![Agevolazioni Polizia e Forze Armate 2026 [Aggiornamenti]: fino a 75.000 € – condizioni agevolate – procedura rapida e online per finanziamenti in Convenzione NoiPA (Verifica le opportunità)](https://forzearmate.org/wp-content/uploads/2026/04/135.-21_4-Agevolazioni-Polizia-e-Forze-Armate-2026-Aggiornamenti_-fino-a-75.000-E-condizioni-agevolate-procedura-rapida-e-online-per-finanziamenti-in-Convenzione-NoiPA-Verifica-le-opportunita-120x86.png)