Un insegnante che a settant’anni non ha ancora raggiunto i requisiti per la pensione non dovrà più lasciare automaticamente il lavoro. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 125, depositata martedì 14 luglio 2026. La decisione riguarda il personale della scuola, ma tocca un principio che interessa più in generale il pubblico impiego: il rapporto tra età anagrafica e diritto alla pensione.
I giudici hanno dichiarato in parte illegittima la norma del Testo unico della scuola che fissa a settant’anni il limite massimo per il trattenimento in servizio. Il “trattenimento in servizio” è la possibilità, per il dipendente pubblico, di continuare a lavorare oltre l’età ordinaria di collocamento a riposo. Secondo la Consulta, quel tetto rigido non teneva conto degli adeguamenti alla speranza di vita, cioè dei meccanismi che negli anni hanno spostato in avanti i requisiti per andare in pensione. Ne derivava un effetto paradossale: alcuni lavoratori rischiavano di essere allontanati dal servizio prima di aver maturato il diritto al trattamento pensionistico.
Con questa pronuncia, il personale scolastico privo dei requisiti potrà restare in servizio fino al conseguimento effettivo del diritto a pensione, anche oltre i settant’anni. Viene così eliminata la soglia fissa che operava a prescindere dalla posizione previdenziale del singolo. La sentenza è una decisione definitiva: non si tratta di un rinvio né di una semplice segnalazione al legislatore.
Restano ora da definire i profili applicativi, che dovranno essere gestiti dalle amministrazioni sulla base dell’indirizzo tracciato dalla Corte.








