IN SINTESI
Cosa prevede la riforma
4 agosto 2026
Autorità cyber Difesa
Sistemi unmanned
La riforma della Difesa voluta dal ministro Guido Crosetto compie un passaggio importante. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale, un intervento che modifica diversi aspetti del Codice dell'ordinamento militare e punta soprattutto su cyber, integrazione interforze, sistemi senza equipaggio, ricerca e rapidità delle procedure.
Il Capo di Stato Maggiore diventa autorità cyber della Difesa
Uno degli elementi più significativi riguarda la nuova architettura del dominio cibernetico. Il disegno di legge riconosce al Capo di Stato Maggiore della Difesa la qualifica di autorità cyber del Ministero della Difesa, attribuendogli anche la responsabilità unica dei dati del Dicastero.
Il punto è particolarmente rilevante perché accentua il coordinamento al vertice militare in un settore nel quale informazioni, reti, intelligence e capacità operative sono ormai strettamente collegate.
La qualifica prevista dal ddl riguarda l'autorità cyber del Ministero della Difesa. Non significa quindi trasferire al vertice militare tutte le competenze nazionali sulla cybersicurezza: restano espressamente ferme quelle attribuite alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'Interno, agli organismi di informazione, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e alle altre autorità competenti.
Nasce un perimetro cyber di interesse militare nazionale
Il provvedimento definisce inoltre lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato. Il relativo perimetro dovrà essere identificato e aggiornato dal Ministro della Difesa.
È un passaggio che punta a dare una cornice normativa più precisa all'azione dello strumento militare nel dominio digitale, sempre più rilevante in scenari caratterizzati da attacchi informatici, guerra elettronica, operazioni informative e minacce ibride.
Comando Interforze Cyber Intel: cosa cambia davvero
Il ddl prevede che il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa assuma la denominazione di Comando Interforze Cyber Intel.
Su questo punto è però necessaria una precisazione. La struttura con questa denominazione risulta già presente nell'organizzazione della Difesa e operativa nel corso del 2026. La riforma va quindi letta soprattutto come un passaggio di consolidamento e sistematizzazione normativa dell'assetto cyber-intelligence, non semplicemente come la creazione da zero di un nuovo comando.
Accanto ad esso continua ad avere un ruolo centrale il Comando per le Operazioni in Rete, responsabile della condotta delle operazioni nel dominio cibernetico e della gestione tecnico-operativa in sicurezza dei sistemi ICT e C4 della Difesa.
Droni, navi senza equipaggio e sistemi autonomi
Un altro capitolo della riforma riguarda i sistemi militari senza equipaggio. Il testo introduce una disciplina specifica per le unità navali unmanned e stabilisce i requisiti affinché possano essere considerate navi militari o navi da guerra.
Viene inoltre definita la nozione di aeromobile militare senza equipaggio a bordo. Classificazione, regole di volo e titoli aeronautici saranno poi disciplinati attraverso successivi atti del Ministero della Difesa.
L'obiettivo è ridurre la distanza tra l'evoluzione tecnologica dei sistemi autonomi o controllati da remoto e un quadro normativo nato quando gran parte di queste capacità non aveva ancora l'attuale rilevanza operativa.
E lo spazio?
La trasformazione delle Forze Armate è ormai chiaramente orientata verso un modello multidominio, nel quale terra, mare e aria si integrano con cyber e spazio. La Difesa dispone già del Comando delle Operazioni Spaziali, dedicato alla protezione degli assetti spaziali nazionali e alla loro integrazione nelle operazioni.
Nel ddl approvato il 4 agosto, tuttavia, le innovazioni normative più evidenti riguardano soprattutto dominio cibernetico e sistemi senza equipaggio. È quindi più corretto inserire il provvedimento in una più ampia trasformazione cyber-spazio-multidominio senza attribuirgli una completa riorganizzazione del settore spaziale che il testo, da solo, non realizza.
Ricerca militare e acquisizioni più rapide
La riforma interviene anche sul rapporto tra innovazione tecnologica e capacità di acquisizione. È previsto un Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare, con l'obiettivo di sostenere progetti di ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della Difesa.
Parallelamente vengono previste misure per rendere più rapide alcune procedure relative a programmi, investimenti e approvvigionamenti strategici. Un tema particolarmente sensibile in settori tecnologici nei quali i cicli di innovazione possono essere molto più veloci rispetto ai tradizionali tempi amministrativi.
Il quadro NATO ed europeo
Il ddl arriva mentre la trasformazione dello strumento militare italiano si inserisce in un processo molto più ampio. In sede NATO gli Alleati hanno assunto l'impegno di arrivare entro il 2035 al 5% del PIL considerando insieme spesa per la Difesa in senso stretto e ulteriori investimenti collegati a sicurezza, resilienza e infrastrutture.
Sul versante europeo, lo strumento SAFE mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro in prestiti per sostenere investimenti e acquisizioni comuni. Tra le capacità considerate prioritarie figurano proprio cyber, droni e sistemi antidrone, intelligenza artificiale, guerra elettronica, risorse spaziali e protezione degli assetti spaziali.
È quindi in questo scenario che la riforma italiana assume una rilevanza anche industriale: procedure più rapide, ricerca militare e nuove esigenze operative possono incidere sul rapporto tra Forze Armate, industria nazionale, università, centri di ricerca e imprese tecnologiche.
Cosa succede adesso
Nel corso del 2025-2026 il Comando Interforze Cyber Intel è già comparso nell'organizzazione operativa e amministrativa della Difesa.
Il Governo approva il disegno di legge sul rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale.
Il testo dovrà completare il percorso legislativo. Solo successivamente le disposizioni che richiedono decreti o altri atti potranno essere tradotte pienamente sul piano operativo.
Il passaggio del 4 agosto rappresenta quindi l'avvio concreto di una parte importante della riforma Crosetto, ma non la conclusione del percorso. Saranno l'esame parlamentare, le eventuali modifiche al testo e i successivi provvedimenti attuativi a determinare l'assetto definitivo e, soprattutto, i tempi con cui le nuove disposizioni diventeranno pienamente operative.










