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Incarichi qualificanti: come funziona la nuova ferma aggiuntiva
Esercito • Marina • Aeronautica
Internazionali e nazionali
Durata × 2
Nuove regole operative sugli obblighi di ferma per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare destinati a incarichi particolarmente qualificanti.
Il decreto del Ministero della Difesa del 3 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre, individua gli incarichi che comportano una ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell'incarico.
La novità nasce dalla revisione dello strumento militare
La disciplina si collega direttamente alle modifiche apportate nel 2026 al Codice dell'ordinamento militare.
Il decreto legislativo n. 58 del 2 aprile 2026 ha infatti modificato l'articolo 975, prevedendo che il vincolo possa derivare non soltanto da incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale, ma anche da incarichi nazionali presso agenzie ed enti esterni al Ministero della Difesa.
Il decreto pubblicato il 16 settembre rende operativa questa previsione individuando gli incarichi nelle apposite tabelle.
Tre Forze Armate interessate
Gli incarichi interessati sono indicati nella tabella A allegata al decreto.
La tabella B introduce nel nuovo quadro anche gli incarichi qualificanti destinati agli ufficiali della Marina.
Gli incarichi che determinano l'obbligo sono riportati nella tabella C.
Come viene calcolata la ferma
Il meccanismo stabilito dall'articolo 975 è particolarmente rilevante: la ferma aggiuntiva è pari a due volte la durata dell'incarico e decorre dalla data di assunzione dello stesso.
Questo significa che la durata dell'incarico diventa direttamente determinante per quantificare il successivo obbligo di permanenza.
La disciplina contiene però anche una regola specifica nel caso in cui l'ufficiale sia già soggetto a un'altra ferma: il nuovo periodo viene assorbito in quello eventualmente già in atto limitatamente al periodo in cui i due vincoli si sovrappongono.
Il vincolo non scatta automaticamente per ogni destinazione all'estero o presso enti esterni. Deve trattarsi di uno degli incarichi qualificanti espressamente individuati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale.
Cosa cambia rispetto al decreto del 2024
Nel 2024 il Ministero aveva già individuato una serie di incarichi particolarmente qualificanti, ma il precedente decreto riguardava gli incarichi internazionali degli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare.
Il quadro del 2026 è più ampio. Viene inserita anche la Marina Militare e, soprattutto, la disciplina viene adeguata alla modifica legislativa che ha esteso l'articolo 975 anche agli incarichi particolarmente qualificanti svolti in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della Difesa.
Si tratta quindi di un aggiornamento significativo, perché amplia sia le Forze Armate interessate sia la tipologia degli incarichi che possono determinare l'obbligo.
Perché viene imposto il vincolo
Nelle premesse del decreto, la Difesa richiama l'esigenza di valorizzare le professionalità e le competenze peculiari acquisite dagli ufficiali durante lo svolgimento di incarichi particolarmente qualificanti.
La scelta degli incarichi tiene conto delle posizioni organiche, degli impegni operativi e delle risorse umane disponibili.
La logica è quindi quella di mantenere all'interno delle Forze Armate, per un determinato periodo, professionalità che hanno acquisito esperienze e competenze considerate di particolare valore per l'Amministrazione.
Un elemento da conoscere prima dell'incarico
Per il personale interessato, la conseguenza pratica è rilevante. L'assunzione di uno degli incarichi indicati nelle tabelle non rappresenta soltanto un passaggio professionale o una possibilità di acquisire esperienza in strutture nazionali o internazionali.
Può comportare anche un vincolo di permanenza in servizio di durata considerevole, direttamente collegato al periodo trascorso nell'incarico.
Diventa quindi essenziale conoscere preventivamente sia la presenza dell'incarico nelle tabelle sia gli eventuali altri periodi di ferma già gravanti sull'ufficiale, così da valutare correttamente gli effetti complessivi sulla propria posizione.










