La caparra confirmatoria non resta automaticamente al venditore se il contratto definitivo non viene concluso.
Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con la sentenza del 27 maggio 2026. Il caso riguardava un preliminare con versamento di 40.000 euro più 12.000 di caparra.
Il rogito, fissato entro il 28 giugno 2019 come termine essenziale, non è mai stato stipulato. L’acquirente ha quindi chiesto la restituzione delle somme versate.
Il giudice ha riconosciuto il carattere essenziale del termine, ma senza effetti automatici. Decisivo è stato il comportamento delle parti durante il rapporto.
L’acquirente non ha adempiuto ad alcuni obblighi organizzativi previsti. Ma anche il venditore è rimasto inattivo, senza solleciti o messa in mora.
Da qui la conclusione: responsabilità non imputabile a una sola parte.
Senza un inadempimento grave, la caparra non può essere trattenuta. Inoltre, serve una domanda giudiziale specifica: non basta una semplice difesa.
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