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Home Attualità

Obbedienza non cieca ma con criteri di Ragionevolezza

Ufficio Stampa by Ufficio Stampa
Settembre 14, 2022
in Attualità, Italia
0

Da una sentenza del TAR puglia alcune riflessioni sull’attuale modello gerarchico nel mondo militare.

C’è voluta una nuova sentenza di giugno 2022 a ribadire come gli ordini possono essere confutati in presenza di circostanze personali e familiari rilevanti e dimostrate. Nel caso specifico i superiori Gerarchici avrebbero dovuto attenersi al semplice criterio di ragionevolezza per evitare il contraddittorio presso un Tribunale, ciò per non frustare le aspettative del militare e non inficiare economicamente sulla stessa comunità che mantiene con le proprie tasse l’apparato amministrativo.

Il motivo della disputa

Il militare in questione, in forza all’Esercito Italiano, è stato punito con una sanzione disciplinare di corpo perché aveva contestato l’ordine di partire per una missione fuori dai confini nazionali adducendo problematiche di tipo familiari.

Difatti, essendo la moglie vincitrice di concorso in magistratura ordinaria impegnata nel periodo in questione per un tirocinio con frequenza obbligatoria presso la scuola di Magistratura di Firenze, non poteva assentarsi con permessi parentali, pertanto spettava al militare occuparsi dei due figli minorenni.

Nonostante quanto sopra fosse stato opportunamente e documentalmente dimostrato, il suo Comando, come quasi sempre accade, aveva ritenuto non meritevoli le motivazioni precettando il militare per la missione in OFCN.

Perché il Tar ha accolto il ricorso del Militare

Dal diniego del comando alla richiesta di esenzione alla partecipazione alla missione, il militare ha così incaricato un legale per far valere le proprie ragioni. Esse sono molteplici e di seguito elencate così come indicate nella sentenza:

  1. eccesso di potere e violazione di legge per carenza assoluta di motivazione;
  2. eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di istruttoria;
  3. violazione dell’art. 24 della Carta di Nizza;
  4. violazione dell’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite 5 settembre1991 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  5. eccesso di potere per travisamento dei presupposti giuridici e di fatto;
  6. mancata ponderazione degli interessi pubblici coinvolti (difesa e giustizia), nonché mancata ponderazione dell’interesse pubblico con quello privato;
  7. violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, illogicità manifesta ed irrazionalità dell’agire della p.a.;
  8. violazione dei principi di buon andamento e trasparenza di cui all’art. 97Cost.;
  9. illegittimità derivata.

 

La sintesi della motivazioni dei Giudici del TAR

Tra le motivazioni del militare figura la cura della famiglia e dei figli minorenni, aspetti per nulla considerati dai superiori, in spregio ai principi derivanti dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1991. E ancor di più a quanto sancito dalla nostra Carta Costituzionale, più precisamente: articolo 29 (principio della tutela della famiglia), articolo 30 (diritto di educare e istruire la prole) e articolo 34 (diritti all’istruzione). Questi da considerare assieme al noto articolo 52 che esprime che l’ordinamento militare deve informarsi “allo spirito democratico della Repubblica”.

Il TAR di Bari, nell’esame delle memorie depositate dal legale del militare, ha così espresso la sentenza nella quale si evince che le esigenze di servizio devono sempre essere subordinate al criterio di ragionevolezza.

Ovvero, l’Amministrazione avrebbe dovuto esporre le ragioni che avrebbero portato a ritenere prevalenti le esigenze di servizio a fronte di quelle contrapposte dall’interessato, oltre a dover chiarire in base a quale criterio di scelta fosse stato individuato proprio e solo il Militare ricorrente quale destinatario di un simile gravoso incarico.

La carenza motivazionale rilevata dai giudici del TAR, configura pertanto una classica figura sintomatica di eccesso di potere.

In sintesi: la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo per la Puglia con sede in Bari con la sentenza  N. 00549/2022 REG.PROV.COLL. e N. 00532/2021 REG.RIC  del 21 aprile 2022 ha accolto il ricorso del Militare, annullando i provvedimenti disciplinari e condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno, oltre a oneri e accessori per legge, avendo censurato duramente anche il successivo atteggiamento dello stesso Comando il quale non ha ritenuto attenersi neanche al disposto di cui alla sospensiva del provvedimento, avendo considerato, a quanto pare, persino i giudici di un Tribunale al di sotto del loro potere di arbitrio.

È d’obbligo ora chiedersi… ma che ne è stato di quel dirigente che si è arrogato di tali poteri che mai alcuna legge avrebbe potuto conferirgli?

Purtroppo di casi simili ne sono noti a decine, se non centinaia, e nella maggior parte dei casi gli interessati decidono di non agire in difesa dei propri diritti per il timore di subire “rappresaglie”.

Insomma, è un paese questo in cui il mondo militare continua a rimanere disconnesso dalla realtà costituzionale, il tutto nel silenzio (se non con la complicità) delle Istituzioni deputate a garantire il contrario.

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