Roma, 10 giugno 2025 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – INPS chiarisce il metodo di concessione del NASPI n casi di licenziamento o riassunzione di un lavoratore, ecco i dettagli.
Dal 1° gennaio 2025 non è più possibile ottenere la Naspi in caso di dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato se il lavoratore è stato riassunto per un periodo inferiore a tre mesi. A meno che tra i due rapporti di lavoro non siano trascorsi almeno 12 mesi. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 98/2025 in cui spiega la novella introdotta dalla legge di bilancio 2025 per frenare gli abusi del sussidio.
La Naspi
Il requisito contributivo per il diritto alla Naspi è pari ad almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione (cioè al licenziamento). L’articolo 1, co. 171 della legge n. 204/2024 ha previsto che chi si dimette o risolve consensualmente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può fare richiesta dell’indennità solo se ha maturato 13 settimane di contribuzione dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale. Oppure deve attendere il decorso di un anno dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale.
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