lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sè sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore
US‑Iran, la trattativa sul cessate‑il‑fuoco nel Golfo e il “memorandum delle 14 clausole”
Gli Stati Uniti e l’Iran stanno valutando un possibile cessate‑il‑fuoco nel Golfo, mentre a Teheran è ancora in corso l’esame...







