Roma, 30 aprile 2025 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Il sindacato SILP interviene scrivendo al Ministro degli Interni per fare chiarezza su Permessi Brevi e Orario Flessibile considerate da alcuni assenze illegittime.
Con l’espressione “assenza legittima” si intendono le giornate di assenza per qualsiasi causa:
malattia, congedo ordinario, permesso sindacale, recupero riposo, ecc.
L’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (Recepimento
dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di
polizia ad ordinamento militare) ha introdotto l’istituto del “Permesso breve”, che consente al
dipendente di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro e di recuperare le ore non
lavorate entro il mese successivo.
Successivamente l’art. 10 dell’Accordo nazionale quadro, sottoscritto il 31 luglio 2009, ha
disciplinano l’”Orario flessibile”, sulla base del quale il dipendente può anticipare o posticipare
l’orario di entrata o anticipare l’orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno, recuperando il
periodo di assenza anche in un giorno diverso con un turno unico settimanale di 3 ore nella prima
ipotesi (30 minuti) ovvero in due turni settimanali di 3 ore nella seconda ipotesi (60 minuti).
Continua la lettura seguendo il link >>> : https://www.silpcgil.it/articolo/12366-permessi_brevi%2C_orario_flessibile_e_assenze_legittime








