La Cassazione ha chiarito che, se una malattia improvvisa impedisce davvero di partire, il viaggiatore può avere diritto al rimborso integrale del pacchetto turistico.
Il punto decisivo non è il recesso volontario, ma l’impossibilità sopravvenuta di utilizzare la prestazione, prevista dall’art. 1463 c.c..
Questo diritto vale solo quando l’impedimento è serio, documentato e non imputabile al viaggiatore. Non basta quindi una normale indisposizione o un semplice cambio di idea. La presenza di una polizza assicurativa non cancella questo principio, perché opera su un piano diverso. L’art. 41 del Codice del turismo riguarda invece il recesso volontario e le eventuali penali. In sintesi: se la malattia rende il viaggio concretamente inutilizzabile, il rimborso totale può essere dovuto.
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