IN SINTESI Il primo blocco della riforma della Difesa entra in Parlamento DDL S.2028 Specialista cyber Droni e nuovo vertice +
Il disegno di legge sulla capacità di difesa nazionale è stato presentato al Senato il 10 settembre 2026 con il numero S.2028. Non è ancora legge e deve iniziare l'esame parlamentare.
Viene definito lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato e nasce la figura dello Specialista cyber militare.
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa diventa Autorità cyber del Ministero e responsabile unico dei dati della Difesa, ferme restando le competenze degli altri organismi dello Stato.
Il vertice interforze viene riorganizzato con due Sottocapi di Stato Maggiore della Difesa, il Comitato dei Capi e un nuovo Centro interforze contro la minaccia ibrida.
Il testo disciplina anche navi e aeromobili militari senza equipaggio e istituisce un fondo da 10 milioni di euro annui dal 2026 per ricerca e sviluppo tecnologico militare.
La riforma della Difesa voluta dal ministro Guido Crosetto entra ufficialmente in Parlamento. Il primo pacchetto di interventi, approvato dal Consiglio dei ministri ad agosto, è stato presentato al Senato il 10 settembre come Atto S.2028. Cyber, catena di comando, droni, minaccia ibrida e ricerca militare sono al centro di un provvedimento che modifica in più punti il Codice dell'ordinamento militare.
Il Ddl è arrivato al Senato: a che punto siamo
Il provvedimento si intitola “Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale”.
Dopo il via libera del Consiglio dei ministri del 4 agosto, il testo è stato formalmente presentato al Senato il 10 settembre 2026, assumendo la numerazione S.2028.
È un passaggio importante perché consente finalmente di distinguere le anticipazioni circolate nei mesi scorsi dal testo che dovrà affrontare l'iter parlamentare.
Alla data dell'ultimo aggiornamento l'Atto S.2028 risulta ancora da assegnare alla Commissione competente. Il contenuto potrà quindi essere modificato dal Parlamento prima dell'eventuale approvazione definitiva da parte di Senato e Camera.
Il cyberspazio entra formalmente nell'ordinamento militare
Uno dei capitoli più rilevanti riguarda il dominio cibernetico. Il disegno di legge definisce lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato.
Il suo perimetro dovrà essere identificato e aggiornato dal Ministro della Difesa e comprende il complesso di infrastrutture, reti, sistemi informatici e operativi, dati e piattaforme utilizzate nell'ambito militare.
La logica è quella di portare il dominio cyber definitivamente fuori dalla sola dimensione tecnico-informatica e inserirlo nell'ordinaria architettura operativa della Difesa.
Il Ddl precisa che le nuove attribuzioni militari non cancellano le competenze del Presidente del Consiglio, del Ministero dell'Interno, degli Organismi di informazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Ufficio centrale per la segretezza.
Nasce lo Specialista cyber militare
La novità forse più concreta per il personale è l'istituzione della figura dello Specialista cyber militare.
Il brevetto sarà rilasciato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il nuovo percorso prevede una ferma iniziale di cinque anni, prorogabile su domanda con periodi biennali, fino a un massimo complessivo di tredici anni.
Il testo introduce anche strumenti economici per cercare di trattenere personale con competenze particolarmente richieste dal mercato civile: un premio incentivante per le ferme volontarie aggiuntive e una specifica indennità per operatore cyber, cumulabile con l'indennità mensile di impiego operativo.
La scelta nasce da un problema concreto: specialisti informatici, analisti e operatori cyber possiedono competenze molto richieste anche nel settore privato. Il nuovo sistema tenta quindi di creare una carriera militare più riconoscibile e incentivante per queste professionalità.
RIS diventa Comando interforze Cyber Intel
La riorganizzazione riguarda anche le strutture. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa assume la nuova denominazione di Comando interforze Cyber Intel.
La modifica segnala la crescente integrazione tra informazioni, dimensione digitale e capacità operative multidominio.
Non significa però la nascita di una nuova intelligence nazionale: le competenze degli organismi di informazione previsti dall'ordinamento restano formalmente salvaguardate.
Cambia il vertice dello Stato Maggiore della Difesa
Anche l'organizzazione di vertice viene modificata. La formulazione definitiva del Ddl non introduce semplicemente un “Vice Capo” dello Stato Maggiore, come indicato in alcune prime ricostruzioni.
L'attuale figura del Sottocapo viene invece distinta in due incarichi, entrambi dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Da questa figura dipenderà lo Stato Maggiore della Difesa e l'organizzazione delle attività di staff.
Una seconda figura sarà specificamente dedicata alle funzioni operative interforze.
Il Comitato dei Capi diventa il massimo organo consultivo
Il tradizionale Comitato dei Capi di Stato Maggiore cambia denominazione e viene formalmente qualificato come “Comitato dei Capi”.
La riforma lo definisce come il più alto organo di consulenza del Ministro della Difesa, rafforzando il ruolo collegiale dei vertici delle Forze Armate nel processo decisionale tecnico-militare.
Parallelamente, le commissioni di vertice delle singole Forze Armate per gli avanzamenti ai massimi gradi vengono sostituite da una Commissione di vertice interforze.
Un nuovo Centro contro le minacce ibride
Alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa viene istituito anche il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida.
È uno dei segnali più chiari dell'evoluzione dello scenario militare: le minacce contemporanee non arrivano più soltanto attraverso forze convenzionali, ma possono combinare cyberattacchi, disinformazione, sabotaggio, pressione economica, strumenti tecnologici e operazioni militari.
Il nuovo Centro dovrà supportare l'addestramento interforze in scenari nei quali dimensione terrestre, marittima, aerea, spaziale, cyber e informativa si sovrappongono.
Droni militari: arrivano regole organiche
Il Ddl interviene anche sui sistemi senza equipaggio, ormai diventati centrali nei conflitti contemporanei.
Vengono disciplinati sia i requisiti per classificare navi prive di equipaggio come navi militari o da guerra, sia la nozione di aeromobile militare senza equipaggio a bordo.
Classificazione, regole di volo e titoli aeronautici saranno disciplinati attraverso successivi decreti del Ministro della Difesa.
Il testo stabilisce i requisiti necessari affinché possano essere considerate navi militari o navi da guerra.
La disciplina relativa agli aeromobili senza equipaggio viene espressamente estesa anche ai sistemi in uso al Corpo della Guardia di Finanza.
Nel testo illustrato dal Governo l'estensione della disciplina sugli aeromobili militari senza equipaggio riguarda espressamente i sistemi della Guardia di Finanza. L'Arma dei Carabinieri compare invece in altre parti del provvedimento, ma non in questa specifica estensione normativa sui droni.
Dieci milioni all'anno per ricerca e tecnologia militare
Il progetto istituisce inoltre un Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare.
La dotazione iniziale prevista è di 10 milioni di euro a decorrere dal 2026. Le risorse potranno finanziare progetti di ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della Difesa, anche attraverso contributi a fondo perduto.
Parallelamente vengono introdotti strumenti per accelerare lo sviluppo e l'acquisizione di prototipi e viene ampliato il ricorso al partenariato per l'innovazione.
Procedure più rapide per acquisizioni e prototipi
La riforma interviene anche sulla parte meno visibile ma decisiva dello strumento militare: le procedure amministrative.
Il testo amplia le possibilità di ricorrere a procedure negoziate senza pubblicazione del bando nei casi di estrema urgenza e allarga il concetto di somma urgenza agli eventi imprevedibili che possano compromettere la continuità delle infrastrutture destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale.
Per qualificazione, omologazione e certificazione potranno inoltre essere riconosciuti risultati di prove effettuate presso centri esterni accreditati quando non sia possibile utilizzare quelli interni alla Difesa.
La riserva volontaria resta fuori dal primo Ddl
Il provvedimento arrivato al Senato non contiene la più ampia riforma relativa alla riserva militare volontaria e all'incremento complessivo degli organici che era stata discussa nei mesi precedenti.
Quel capitolo era stato separato dalla parte prevalentemente ordinamentale soprattutto per il maggiore impatto finanziario. Crosetto aveva indicato la necessità di affrontare le coperture pluriennali nella legge di bilancio prima di procedere con il secondo blocco della riforma.
È quindi corretto parlare di un vero e proprio “primo tempo”: il Ddl S.2028 costruisce l'architettura cyber, tecnologica e organizzativa, mentre personale aggiuntivo e nuova riserva richiederanno un percorso distinto.
La riforma complessiva della Difesa resta quindi più ampia del testo oggi in Parlamento. Il S.2028 affronta soprattutto governance, cyber, minacce ibride, tecnologie senza equipaggio, ricerca e procedure. Il modello futuro degli organici e della riserva rimane un dossier separato.
Le tappe della riforma
Il Ministero elabora la revisione della Difesa, con un progetto iniziale più ampio comprendente anche organici e nuove forme di riserva volontaria.
Il Consiglio dei ministri approva il primo disegno di legge sul rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale.
Il Ddl viene presentato al Senato e assume ufficialmente la numerazione S.2028.
Il provvedimento dovrà essere assegnato alla Commissione competente, esaminato e successivamente approvato nello stesso testo da Senato e Camera prima di poter diventare legge.
Cosa cambia davvero per le Forze Armate
Il Ddl non modifica ancora numericamente l'intero modello delle Forze Armate, ma interviene sulle fondamenta con cui lo strumento militare dovrà affrontare i prossimi anni.
Il cyber viene riconosciuto come dominio strutturale; il personale specializzato riceve una propria disciplina; il vertice interforze viene riorganizzato; la Difesa si dota di una struttura dedicata alle minacce ibride e vengono aggiornate le norme per piattaforme autonome e senza equipaggio.
È un'impostazione che fotografa l'evoluzione dei conflitti moderni, nei quali dati, software, droni, intelligence, sistemi autonomi e capacità di decisione rapida hanno assunto un peso paragonabile a quello delle piattaforme militari tradizionali.
La partita parlamentare è però appena cominciata. Il testo S.2028 potrà essere modificato durante l'esame e soltanto al termine dell'intero iter sarà possibile stabilire quale sarà la configurazione definitiva del primo blocco della riforma Crosetto.










